Autore: Luigi Cacciatori
“Ma quindi è legale o no?” È la domanda che ci sentiamo fare più spesso, e la risposta onesta è: dipende da cosa, e il quadro è cambiato più volte negli ultimi anni. In questa pagina facciamo il punto sulla normativa che riguarda cannabis light, canapa legale e prodotti al CBD in Italia, con un impegno preciso: aggiornarla a ogni novità rilevante.
Il punto di partenza è la legge 2 dicembre 2016, n. 242, nata per rilanciare la filiera della canapa industriale. La legge consente la coltivazione delle varietà di Cannabis Sativa L. iscritte nel catalogo europeo delle specie certificate, a condizione che il contenuto di THC resti sotto lo 0,2%, con una tolleranza fino allo 0,6% riconosciuta al coltivatore.
Da questa legge, nel 2017, è nato il mercato della cannabis light: gli agricoltori italiani hanno capito che dalle varietà certificate si potevano ottenere infiorescenze ricche di CBD e povere di THC. La 242/2016, però, era pensata per la canapa industriale (fibra, semi, alimenti, cosmetici) e non menziona espressamente la vendita delle infiorescenze: è in questo spazio interpretativo che si è sviluppato — e complicato — tutto il dibattito successivo.
Un passaggio importante è arrivato nel 2019, quando le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che la commercializzazione dei derivati della canapa non rientra automaticamente nella 242/2016, salvo che i prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante. Il mercato ha continuato a operare basandosi su questo principio e sulle analisi di laboratorio dei singoli lotti.
Nel 2025 il quadro si è irrigidito. Con il cosiddetto Decreto Sicurezza, il legislatore è intervenuto sul Testo Unico sugli stupefacenti includendo le infiorescenze di canapa — anche quelle a basso contenuto di THC — tra i prodotti soggetti alla disciplina degli stupefacenti, con l’effetto di vietarne importazione, lavorazione e commercio.
È stato il colpo più duro mai ricevuto dal settore: migliaia di aziende agricole, laboratori e negozi si sono trovati da un giorno all’altro in una condizione di forte incertezza. Le associazioni di categoria e molte imprese hanno impugnato la norma davanti alla giustizia amministrativa.
I ricorsi hanno portato la questione ai livelli più alti. Il Consiglio di Stato è intervenuto sulla vicenda e il nodo centrale è diventato europeo: la norma sulle infiorescenze è una regola tecnica che, secondo i ricorrenti, andava notificata alla Commissione Europea prima dell’entrata in vigore, cosa che non risulta avvenuta. La questione è quindi approdata davanti alla giustizia dell’Unione, e fino alla decisione europea il destino del divieto resta sospeso a un filo giudiziario.
Tradotto: al momento in cui aggiorniamo questa pagina, il contenzioso è ancora aperto e la parola definitiva non è stata scritta. È esattamente il motivo per cui questa guida riporta una data di aggiornamento ben visibile: quando arriverà una pronuncia, la troverai qui.
In un quadro del genere, la serietà del venditore conta più che mai. Ecco i punti fermi:
Noi seguiamo l’evoluzione normativa da vicino, anche perché vendiamo canapa dal 2018 e questo mercato lo conosciamo in tutte le sue stagioni. Nel nostro CBD shop online trovi solo prodotti selezionati con questi criteri.
La risposta seria è che il quadro è in evoluzione: la legge 242/2016 resta il riferimento per la coltivazione delle varietà certificate, il Decreto Sicurezza ha introdotto un divieto sulle infiorescenze e su quel divieto pende un contenzioso arrivato fino alla giustizia europea. Controlla la data di aggiornamento in cima a questa pagina: la teniamo allineata alle novità.
Il riferimento della legge 242/2016 è lo 0,2% di THC, con una tolleranza fino allo 0,6%. Tutti i lotti Seven Hemp vengono analizzati per certificare il rispetto di questi limiti.
La 242/2016 riguarda la coltivazione delle varietà certificate a fini agricoli e industriali, con obblighi precisi (tra cui la conservazione dei cartellini delle sementi). La coltivazione domestica di cannabis al di fuori di questo perimetro resta vietata.
No, il cannabidiolo in quanto tale non è classificato come sostanza stupefacente. A fare la differenza, nei prodotti, sono il contenuto di THC e la categoria merceologica di appartenenza.
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